Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di diligenza – Rettifica notificazioni viziate effettuate da predecessore nella difesa – Necessità.

È dovere dell’avvocato che succede ad altro nella trattazione di una causa porre rimedio ad una notifica palesemente viziata, posta in essere dal suo predecessore, e già indicata come tale da una ordinanza del G.I.P. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 28 aprile 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. GALATI), sentenza del 13 maggio 1998, n. 42

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 13 Maggio 1998 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 28 Aprile 1995 (censura)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment