Data l’incompatibilità esistente tra attività giurisdizionale e attività forense, e in difetto di alcuna specifica ipotesi di compatibilità prevista dalla legge, la posizione del vice pretore onorario, con un proprio ruolo e con funzioni alternative al giudice togato, è incompatibile con l’iscrizione all’albo professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 4 dicembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Danovi), sentenza del 11 luglio 1998, n. 101
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 101 del 11 Luglio 1998 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 04 Dicembre 1996 (cancellazione amm.va)
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