È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello ius postulandi (ex art. 63, 1o comma r.d. 37/1934), perché non iscritto all’albo professionale, e non risulti, peraltro, assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Non giova altresì a sanare il vizio la procura speciale a difensore abilitato, rilasciata successivamente al ricorso). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di La Spezia, 9 luglio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PAURI), sentenza del 12 maggio 1998, n. 35
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 35 del 12 Maggio 1998 (respinge)- Consiglio territoriale: COA La Spezia, delibera del 09 Luglio 1997
0 Comment