Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che non attivi le procedure più idonee all’espletamento del mandato e trattenga, non autorizzato, somme a compensazione di spese e competenze. (Nella specie il professionista, pur in possesso di titolo esecutivo, aveva attivato un giudizio di cognizione con aggravio di spese e tempo: è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Parma, 4 luglio 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Galati, rel. Galati), sentenza del 28 aprile 1998, n. 34
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 34 del 28 Aprile 1998 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 04 Luglio 1995 (censura)
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