Va dichiarato inammissibile il ricorso presentato personalmente dai ricorrenti esponenti senza l’assistenza di un difensore iscritto all’Albo per il patrocinio dinnanzi alle Magistrature Superiori. Ai sensi dell’art. 50 L.P., le decisioni disciplinari dei C.d.O. possono essere impugnate soltanto dal professionista nei cui confronti si è svolto il procedimento e dal p.m., dovendosi escludere la legittimazione all’impugnazione da parte degli esponenti che si ritengano danneggiati dal comportamento dell’avvocato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisioni C.d.O. di Cagliari, 8 ottobre 2003 e 13 giugno 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tirale, rel. Allorio), decisione n. 41 del 20 aprile 2011
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 41 del 20 Aprile 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 13 Giugno 2006
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