L’avvocato che ometta di dare il rendiconto dell’attività svolta al cliente pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, perché lesivo dei principi di correttezza, lealtà e probità propri della classe forense. (Nella specie, in considerazione dell’intervento chiarificatore successivamente posto in essere dal professionista, è stata ritenuta adeguata, in luogo della sospensione per sei mesi, la sanzione più lieve della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 20 gennaio 1996, 11 maggio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Bonazzi), sentenza del 28 aprile 1998, n. 29
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 29 del 28 Aprile 1998 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 11 Maggio 1996 (sospensione)
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