La sentenza penale di patteggiamento non fa stato nel procedimento disciplinare, e non può neppure essere recepita acriticamente come fondamento per una affermazione di responsabilità. Possono e debbono per altro essere valutati i fatti e i documenti raccolti nel procedimento penale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Benevento, 7 luglio 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. Franco), sentenza del 28 aprile 1998, n. 28
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 28 del 28 Aprile 1998 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Benevento, delibera del 07 Luglio 1995 (sospensione)
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