Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Mutuo con il cliente – Inadempimento delle obbligazioni assunte – Protesto di cambiali – Illecito deontologico.

Il professionista che contragga mutui con i propri clienti e non adempia le obbligazioni assunte, che sottoscriva cambiali e titoli di credito senza onorarli alla relativa scadenza, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo della dignità e decoro dell’intera classe forense. (Nella specie è stata confermata la pena della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 20 novembre 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. Sgromo), sentenza del 28 aprile 1998, n. 27

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 27 del 28 Aprile 1998 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 20 Novembre 1995 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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