Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, dopo aver rilasciato in calce all’atto di precetto una dichiarazione liberatoria con le condizioni convenute per la definizione della lite tra il proprio cliente e la controparte, abbia azionato nuovamente la sentenza , notificando altro atto di precetto per l’importo precedentemente dovuto. (Nella specie, considerata l’età avanzata dell’incolpato, i buoni precedenti penali del medesimo e le modalità con cui i fatti sono avvenuti, la pena della sospensione per mesi due è stata sostituita con la censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Palermo, 20 febbraio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. GRECO), sentenza del 1 aprile 1998, n. 19
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 19 del 01 Aprile 1998 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 20 Febbraio 1996
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