Per il combinato disposto dell’art. 24 r.d.l. 1578/33 e della legge 241/90 (sulla trasparenza degli atti amministrativi), anche in tema d’iscrizione all’albo forense deve ritenersi obbligatoria la previa audizione dell’istante, indipendentemente dalle ragioni del rigetto della domanda stessa; tale audizione pertanto non può essere limitata alle ipotesi di rigetto per ragioni d’incompatibilità o condotta. (Nella specie è stato annullato il provvedimento di rigetto del C.d.O. essendo stata omessa la previa audizione dell’istante). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Siena, 15 – 30 ottobre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. Tizzani), sentenza del 25 marzo 1998, n. 14
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 14 del 25 Marzo 1998 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Siena, delibera del 30 Ottobre 1996
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