Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di probità dignità e decoro – Assunzione di difesa di associati ad organizzazione terroristica – Stretti rapporti di fiducia – Illecito deontologico – Non sussiste.

È conseguenza pressoché scontata che l’avvocato, chiamato a difendere più appartenenti ad una organizzazione, ove operi con capacità, diligenza ed impegno, finisca con il riscuotere la fiducia non solo dei propri assistiti, ma anche di altri che fanno parte dell’organizzazione medesima, senza che, di per sé, in mancanza di specifiche attribuzioni o eventi provati in giudizio (ad esempio, il pagamento del compenso da parte di terzi), tale fatto possa essere addebitabile sotto il profilo deontologico, anche nell’ipotesi in cui l’organizzazione abbia carattere criminale e terroristico. (Nella specie è stata riformata la decisione con la quale il C.d.O., pur avendo riconosciuto l’estraneità all’organizzazione terroristica del professionista, lo aveva comunque condannato alla pena della sospensione per un anno, con l’astratta e non provata argomentazione di essere divenuto professionista di fiducia dell’organizzazione piuttosto che dei singoli imputati appartenenti alla stessa). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 19 ottobre 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. CADDEO), sentenza del 19 marzo 1998, n. 13

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 13 del 19 Marzo 1998 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 19 Ottobre 1994
Giurisprudenza CNF

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