Per l’iscrizione all’albo degli avvocati è condizione necessaria la sussistenza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata e competente ad accertarlo è il C.d.O. che procede ad una valutazione discrezionale. (Nella specie il C.d.O. ha rigettato la domanda di iscrizione del professionista che, pur avendo visto estinto, per prescrizione, un procedimento penale per truffa, aveva pendenti altri due procedimenti per usura ed estorsione ed aveva comunque dimostrato una condotta contraria ai canoni richiesti). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 4 dicembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. GRECO), sentenza del 26 febbraio 1998, n. 11
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 11 del 26 Febbraio 1998 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 04 Dicembre 1996
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