Non pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che trattenga somme destinate al cliente per compensarle con un precedente proprio credito professionale, purché vi sia il consenso anche implicito dell’assistito. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 8 febbraio 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. TIZZANI), sentenza del 26 febbraio 1998, n. 10
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 10 del 26 Febbraio 1998 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 08 Febbraio 1995 (sospensione)
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