Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario ai doveri deontologici l’avvocato che nel testo della procura apposta con timbro a margine di atti giudiziari introduca clausole incompatibili con la dignità e il decoro del professionista, quali, ad esempio la facoltà di sottoscrivere titoli di credito, l’approvazione preventiva di ogni iniziativa, l’autorizzazione a trattenere somme, l’impegno del cliente di pagare gli onorari nella misura massima prevista dalle tariffe. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 2 ottobre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. D’ARLE), sentenza del 30 dicembre 1997, n. 166
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 166 del 30 Dicembre 1997 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 02 Ottobre 1995 (sospensione)
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