Avvocati – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di fedeltà – Azione contro ex cliente – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e viola il dovere di fedeltà l’avvocato che, dopo aver ricevuto mandato da una coppia di coniugi ed aver instaurato con essi un rapporto di clientela, segua la separazione giudiziale di uno di questi nei confronti dell’altra. (Nella specie è stata sostituita la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale con quella della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 16 novembre 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. GAZZARA), sentenza del 30 dicembre 1997, n. 163

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 163 del 30 Dicembre 1997 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 16 Novembre 1995 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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