Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che abbia chiesto ed ottenuto l’iscrizione in un altro albo senza aver previamente chiesto la cancellazione dall’albo ove era originariamente iscritto e senza comunicare la pendenza di un procedimento penale a suo carico. (Nella specie è stata ritenuta adeguata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O di Torino, 2 novembre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. GALATI), sentenza del 30 dicembre 1997, n. 162
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 162 del 30 Dicembre 1997 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 02 Novembre 1995 (sospensione)
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