Pone in essere un comportamento deontologicamente scorretto l’avvocato che si faccia intestare una quietanza ed il relativo assegno in modo da poter poi auto-liquidare il proprio compenso. (Nella specie la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita con la sanzione della censura). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Termini Imerese, 10 dicembre 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. DANOVI), sentenza del 16 dicembre 1997, n. 153
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 153 del 16 Dicembre 1997 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Termini Imerese, delibera del 10 Dicembre 1994 (sospensione)
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