Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Omessa ottemperanza all’invito del C.d.O. di non utilizzare un logo ritenuto illegittimo – Buona fede dei professionisti.

È esente tuttavia da sanzione il comportamento dei professionisti che, in buona fede, seguendo un’interpretazione ammissibile, peraltro avallata da decisioni del C.N.F., non abbiano immediatamente ottemperato all’invito del C.d.O. di non utilizzare una denominazione professionale ritenuta successivamente illegittima dalla suprema Corte. (Rigetta ricorso, in sede di rinvio, avverso decisione C.N.F. 21 giugno 1990, e decisione suprema Corte di cassazione, 23 settembre 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. BONAZZI, rel. BUCCICO), sentenza del 11 dicembre 1997, n. 149

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 149 del 11 Dicembre 1997 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 21 Giugno 1990
Giurisprudenza CNF

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