Avvocato – Tenuta albi – Associazione professionale – Uso del nome dell’avvocato-fondatore defunto – Inammissibilità.

Secondo il principio formulato dalla Cassazione, cui il C.N.F. deve attenersi in sede di rinvio, l’esercizio in forma associata delle c.d. professioni protette, e in particolare di quella legale è possibile solo nella forma della studio associato, ove ad un contratto associativo con rilevanza interna si sovrappone il principio della personalità della prestazione professionale nei rapporti con i clienti. Deve, pertanto, escludersi la possibilità di utilizzare, nella denominazione dell’associazione professionale, il nome dell’avvocato fondatore, ormai deceduto; tale uso, infatti, assumerebbe il ruolo di richiamo nei confronti dei terzi in contrasto con i principi d’individualità e professionalità richiesti. (Rigetta ricorso, in sede di rinvio, avverso decisione C.N.F. 21 giugno 1990, e decisione suprema Corte di cassazione, 23 settembre 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. BONAZZI, rel. BUCCICO), sentenza del 11 dicembre 1997, n. 149

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 149 del 11 Dicembre 1997 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 21 Giugno 1990
Giurisprudenza CNF

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