Pone in essere un comportamento rilevante deontologicamente l’avvocato che condizioni la prosecuzione dell’assistenza legale al versamento di somme particolarmente elevate ed addebiti al cliente, dopo la rinuncia al mandato, una ingente spesa per attività non richiesta svolta da società fiduciaria avente sede presso il proprio studio. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta ricorso avverso decisione del C.d.O. di Milano, 15 novembre 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. BONAZZI, rel. ALPA), sentenza del 11 dicembre 1997, n. 147
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 147 del 11 Dicembre 1997 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 15 Novembre 1993 (censura)
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