La mancata convocazione per l’audizione dell’interessato viola l’art. 24, 4o comma del r.d.l. 1578/33, che prevede l’obbligo della previa audizione nei casi di rigetto della domanda di iscrizione per motivi di incompatibilità e condotta, e rende così nulla la deliberazione del C.d.O di rigetto dell’iscrizione. (Accoglie il ricorso e annulla la decisione del C.d.O. di Siena, 15-30 ottobre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. SGROMO), sentenza del 24 ottobre 1997, n. 129
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 24 Ottobre 1997 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Siena, delibera del 30 Ottobre 1996
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