Deve essere dichiarata l’illegittimità della delibera con cui si nega il rilascio del certificato di compiuta pratica a seguito dell’esito negativo del colloquio di controllo. Infatti se è certamente compito del C.d.O vigilare sulla pratica anche a mezzo di colloqui periodici tali colloqui, tuttavia, non possono trasformarsi in provvedimenti deliberativi che giudichino sul profitto o sul grado di preparazione del praticante avvocato essendo questa valutazione riservata ex lege alla commissione ministeriale in sede di esame. (Accoglie ricorso avverso la decisione del C.d.O. di Monza, 28 ottobre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. D’ARLE), sentenza del 22 ottobre 1997, n. 127
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 127 del 22 Ottobre 1997 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 28 Ottobre 1996
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