I consigli dell’ordine sono enti autonomi e autarchici rispetto al C.N.F. e pertanto i ricorsi a quest’ultimo organo avverso i provvedimenti del C.d.O. di diniego del certificato di compiuta pratica non possono essere considerati gerarchici, in quanto non vi è tra i due organi vincolo di subordinazione né identità di competenze, né possono essere considerati gerarchici impropri, perché il C.N.F. non adotta una decisione di tipo eliminatorio, ma può decidere nel merito, ove ritenga di accogliere il reclamo. Pertanto in analogia con la competenza e la natura delle decisioni del C.N.F. la decisione relativa al certificato di compiuta pratica deve considerarsi a carattere giurisdizionale, sia per il termine normativo che parlando di “reclamo” presenta analogie con il reclamo elettorale, (la cui decisione viene considerata di natura giurisdizionale dalla stessa corte di cassazione), sia perché la statuizione del C.N.F. incide su una posizione soggettiva del reclamante. (Dichiara inammissibile il reclamo avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 22 aprile- 6 novembre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. TIRALE), sentenza del 15 settembre 2003, n. 246
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 246 del 15 Settembre 2013 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera del 06 Novembre 2002
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