Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il praticante avvocato che svolga attività processuale e transattiva non essendo alla stessa abilitato ed omettendo di informare il cliente. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 3 aprile 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Alpa), sentenza del 10 ottobre 1997, n. 119
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 119 del 10 Ottobre 1997 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 03 Aprile 1995 (sospensione)
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