Come normativamente previsto il ricorso al C.N.F. è ammesso solo contro le deliberazioni degli organi locali in materia di iscrizione o di cancellazione dall’albo oltre che in materia disciplinare. Pertanto è inammissibile il ricorso con riferimento ad attività meramente amministrativa come quella del rilascio di certificati puramente probatori o di provvedimenti interlocutori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Campobasso, 3 ottobre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Rossi), sentenza del 3 ottobre 1997, n. 114
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 114 del 03 Ottobre 1997 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Campobasso, delibera del 03 Ottobre 1996
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