Era requisito indispensabile per l’iscrizione all’albo degli avvocati, anteriormente alla legge n. 27 del 24 febbraio 1997, l’esercizio effettivo e costante della professione di procuratore legale per un periodo di sei anni, da provare mediante certificati rilasciati dalle cancellerie delle autorità giudiziarie presso le quali l’attività era stata svolta. (Nella specie è stata rigettata la richiesta del professionista sprovvisto dei prescritti certificati). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trento, 25 marzo 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Rossi), sentenza del 3 ottobre 1997, n. 113
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 113 del 03 Ottobre 1997 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 25 Marzo 1996
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