È esente da sanzione il comportamento dei professionisti che, in buona fede, seguendo una interpretazione ammissibile, peraltro avallata da una decisione del C.N.F., non abbiano ottemperato all’invito del C.d.O. di non utilizzare una denominazione professionale ritenuta successivamente illegittima dalla Suprema corte di cassazione. (Nella specie la Corte di cassazione aveva ritenuto inammissibile l’utilizzazione, nella denominazione di uno studio associato, del nome di un professionista associato ormai deceduto). (Rigetta il ricorso, in sede di giudizio di rinvio, avverso decisione C.N.F. 21 gennaio 1990 e decisione C.d.O. di Roma, 19 dicembre 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Alpa), sentenza del 3 ottobre 1997, n. 112
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 112 del 03 Ottobre 1997 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 19 Dicembre 1988
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