Sotto il profilo dell’interesse all’impugnazione è ammissibile il ricorso al C.N.F., avverso un provvedimento del C.d.O. che ebbe a decidere l’estinzione dell’addebito per prescrizione, in applicazione dell’art. 129 c.p.p., che consente di richiedere la pronuncia di una sentenza di assoluzione piena quando, pur ricorrendo una causa di estinzione, dagli atti risulti che il fatto non sussiste o l’incolpato non lo ha commesso. (Nella specie il ricorso ex art. 129 c.p.p. pur essendo stato dichiarato ammissibile è stato rigettato per mancanza del requisito della evidenza della prova posta a sostegno dell’innocenza dell’incolpato). (Rigetta il ricorso avverso decisone C.d.O. di Milano, 7 giugno 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Siciliano), sentenza del 3 ottobre 1997, n. 111
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 111 del 03 Ottobre 1997 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 07 Giugno 1993
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