La previsione normativa che la scheda contenga l’indicazione di un numero di candidati pari a quelli da eleggere, non rispondendo ad un interesse pubblico generale, né a principi di ordine pubblico o di esigenze della collettività, non presenta il carattere della inderogabilità; pertanto deve riconoscersi all’elettore la piena libertà di esprimere il numero di preferenze che crede senza alcun obbligo coercitivo d’indicare candidati in numero equivalente ai componenti da eleggere. (Rigetta il ricorso avverso le elezioni del C.d.O. di Roma, 13 febbraio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Cricrì), sentenza del 3 ottobre 1997, n. 109
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 109 del 03 Ottobre 1997 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 13 Febbraio 1996
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