Il reclamo al C.N.F. avverso l’omesso rilascio del certificato di compiuta pratica da parte del C.d.O. deve essere presentato, a pena di inammissibilità, ex art. 59 r.d. n. 37/34, al C.N.F. che deciderà nel merito richiamati gli atti dal C.d.O.. L’articolo 59 r.d. n. 37/34, infatti, solo per i ricorsi in materia disciplinare dispone che gli atti siano presentati presso gli uffici del C.d.O. che ha emesso il provvedimento impugnato. Pertanto deve essere dichiarato inammissibile il reclamo avverso il mancato rilascio del certificato di compiuta pratica presentato presso gli uffici del C.d.O. che ha emesso il provvedimento di diniego. (Dichiara inammissibile il reclamo avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 18 novembre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 25 ottobre 2003, n. 323
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 323 del 25 Ottobre 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera del 18 Novembre 2002
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