La prova di non esercitare o di non aver esercitato la professione entro l’ambito territoriale interdetto, e quindi in situazione di incompatibilità, non spetta al professionista nominato vice procuratore onorario ma all’ordine professionale presso il cui albo lo stesso è iscritto a cui compete vigilare sul rispetto delle norme che sanciscono l’incompatibilità e procedere amministrativamente o disciplinarmente ove le stesse risultino violate. (Nella specie il C.d.O. pretendeva che il professionista nominato V.P.O. dimostrasse di non aver esercitato attività professionale nell’ambito territoriale interdetto, mentre per procedere alla cancellazione per incompatibilità doveva essere il consiglio dell’ordine ad acquisire la prova che l’avvocato aveva svolto l’attività professionale nell’ambito territoriale non consentito, dovendosi ritenere l’onere della prova a carico dell’ordine) (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 23 luglio 2002).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 369 del 28 Novembre 2003 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 23 Luglio 2002 (cancellazione amm.va)
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