Ai sensi dell’art. 5 r.d.l. 1578/33 la legittimazione attiva a ricorrere al C.N.F. avverso le decisioni del C.d.O. spetta soltanto al professionista incolpato ed al P.M.; non è quindi ammissibile il ricorso presentato da un terzo sebbene interessato alla decisione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 28 marzo 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Cricrì), sentenza del 29 settembre 1997, n. 105
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 105 del 29 Settembre 1997 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 28 Marzo 1996
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