Il praticante avvocato dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica non è più obbligato a continuare la pratica forense con le modalità prescritte dal regolamento, sicché l’inosservanza di tali modalità (tenuta del libretto, assistenza ad un certo numero di udienze, ecc.) non legittima il consiglio dell’ordine territoriale ad applicare i provvedimenti sanzionatori conseguenti. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 29 aprile 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Cricrì), sentenza del 29 settembre 1997, n. 104
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 104 del 29 Settembre 1997 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 29 Aprile 1996
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