Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Avvocato vice procuratore onorario – Esercizio di funzioni onorarie presso alcuni uffici – Esercizio di attività professionale nei restanti uffici – Ammissibilità – Incompatibilità – Non sussiste.

Lo svolgimento di funzioni giudiziarie, in qualità di vice procuratore onorario, non è incompatibile con la conservazione dell’iscrizione nell’albo degli avvocati e con la conseguente legittimazione all’esercizio della libera professione, se pur con le limitazioni previste dalla normativa per la quale l’incompatibilità sussiste solo per l’ufficio o per gli uffici presso i quali sono svolte le funzioni onorarie e non all’intero territorio del circondario. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 23 luglio 2002)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. STEFENELLI), sentenza del 26 gennaio 2004, n. 11

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 11 del 26 Gennaio 2004 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 23 Luglio 2002 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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