È da annullare la decisione con cui il consiglio dell’ordine dopo aver contestato ad un iscritto un determinato fatto, giunga a comminare la sanzione per un diverso episodio. (Nella specie il consiglio dell’ordine, dopo aver riconosciuto che i fatti addebitati al professionista non erano tali da integrare un illecito disciplinare, ha considerato meritevoli della sanzione della sospensione per mesi due fatti che al professionista non erano stati mai contestati). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 24 aprile 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Gazzara), sentenza del 19 settembre 1997, n. 101
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 101 del 19 Settembre 1997 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 24 Aprile 1994 (sospensione)
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