È nullo il procedimento ed il consequenziale provvedimento disciplinare ove manchi la contestazione precisa e concreta dell’incolpazione, a nulla rilevando che il presidente del consiglio con proprio decreto abbia disposto la citazione a giudizio del professionista, contenente peraltro la dizione per esteso del testo dell’addebito. Tale decreto infatti, in quanto atto del presidente e non del consiglio, non può essere ritenuto idoneo ad aprire il procedimento disciplinare. (Dichiara nulla la decisione C.d.O. di Catania, 26 settembre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Caddeo), sentenza del 19 agosto 1997, n. 95
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 95 del 19 Agosto 1997 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 26 Settembre 1995
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