Avvocato – Procedimento disciplinare – Competenza a procedere disciplinarmente da parte del C.d.O. – Criterio della prevenzione.

La competenza territoriale disciplinare è determinata dal luogo dell’iscrizione dell’incolpato ovvero dal luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto di incolpazione, secondo il principio della prevenzione; pertanto la competenza è attribuita al C.d.O. che per primo abbia dato inizio al procedimento disciplinare. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 25 febbraio 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. De Mauro), sentenza del 7 luglio 1997, n. 80

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 80 del 07 Luglio 1997 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 25 Febbraio 1995
abc, Giurisprudenza CNF

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