Avvocato – Elezioni forensi – Reclamo al C.N.F. – Deposito del reclamo oltre il termine perentorio di 10 giorni – Inammissibilità del reclamo.

Il termine previsto dall’art. 6 d.l. n. 382/44 ha natura perentoria e decorre dalla prima proclamazione. Pertanto il reclamo elettorale proposto oltre il termine di dieci giorni dalla prima proclamazione deve dichiararsi inammissibile perché tardivo. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisone C.d.O. di Lecce, 17 febbraio 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Quinzio), sentenza del 5 luglio 1997, n. 79

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 79 del 05 Luglio 1997 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 17 Febbraio 1996
Giurisprudenza CNF

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