È dovere dell’avvocato tenere una condotta che manifesti, anche all’esterno, la propria piena indipendenza dal cliente, le cui affermazioni e i cui diritti debbono essere sostenuti con ogni impegno e vigore ma sempre nel rispetto dei ruoli. Pertanto pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che consenta al cliente di intromettersi continuamente nella redazione degli atti e nella partecipazione alle udienze, interferendo con la propria attività in modo da ingenerare sconcerto ed equivoco sul ruolo svolto dall’avvocato. (Rigetta il ricorso avverso decisone C.d.O. di Milano, 22 giugno 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Diego), sentenza del 27 giugno 1997, n. 76
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 76 del 27 Giugno 1997 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 22 Giugno 1993
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