L’obbligo della reperibilità richiesto ai difensori d’ufficio deve essere inteso come possibilità di essere raggiunti, anche telefonicamente, al fine di poter assicurare in tempi ragionevoli la propria opera professionale, e non come continua obbligatoria presenza presso l’ufficio giudiziario. Pertanto affinché l’obbligo di reperibilità possa dirsi violato, è necessario che sia stato fatto almeno un tentativo, risoltosi infruttuosamente, di porsi in comunicazione con l’avvocato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Vibo Valenzia, 30 novembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Caddeo), sentenza del 17 giugno 1997, n. 75
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 75 del 17 Giugno 1997 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Vibo Valentia, delibera del 30 Novembre 1996
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