La legittimazione a ricorrere al C.N.F. avverso la decisione del C.d.O., spetta soltanto al pubblico ministero ed al professionista interessato e non, invece, al denunziante, terzo privato cittadino, i cui interessi possono trovare tutela attraverso l’impugnativa del pubblico ministero. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 17 maggio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Bonazzi, rel. Ruggerini), sentenza del 17 giugno 1997, n. 72
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 72 del 17 Giugno 1997 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 17 Maggio 1996
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