Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Procedura concorsuale – Concorso in bancarotta per distrazione – Illecito deontologico – Non sussiste.

Non concorre nel reato di bancarotta per distrazione il professionista che limitandosi a svolgere l’incarico professionale (senza autonomo potere di iniziativa), su precisa disposizione del cliente, esegua versamenti a favore di alcuni creditori. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. dell’Aquila 3 aprile 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Bonazzi, rel. Sgromo), sentenza del 17 giugno 1997, n. 71

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 71 del 17 Giugno 1997 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA LAquila, delibera del 03 Aprile 1996
Giurisprudenza CNF

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