Non concorre nel reato di bancarotta per distrazione il professionista che limitandosi a svolgere l’incarico professionale (senza autonomo potere di iniziativa), su precisa disposizione del cliente, esegua versamenti a favore di alcuni creditori. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. dell’Aquila, 15 luglio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Tizzani), sentenza del 17 giugno 1997, n. 70
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 70 del 17 Giugno 1997 (respinge)- Consiglio territoriale: COA LAquila, delibera del 15 Luglio 1996
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