Pone in essere un comportamento gravemente lesivo della dignità e decoro dell’intera classe forense il professionista che si appropri di somme del cliente avute in ragione del mandato, che ottenga prestiti e mutui da clienti ed ometta la restituzione delle somme così percepite, che non adempia alla promessa transattiva di ripianare la sua situazione debitoria, non onorando, altresì, titoli cambiari emessi a garanzia di adempimento. (Nella specie, anche in considerazione dei numerosi precedenti disciplinari di eguale natura, è stata ritenuta congrua la pena della radiazione dall’albo). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 2 maggio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Alpa), sentenza del 27 maggio 1997, n. 67
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 67 del 27 Maggio 1997 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 02 Maggio 1997 (radiazione)
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