Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista associato che sottragga dallo studio fascicoli ed indirizzari di clienti, che si appropri di somme relative a compensi professionali dello studio facendoli accreditare sul proprio conto corrente e che, conseguenzialmente, emetta fatture false. (Nella specie attenua la gravità del comportamento la circostanza che non fossero stati ancora redatti i bilanci definitivi e il professionista, quale associato, si ritenesse creditore di somme superiori; congrua è stata considerata la pena della sospensione per mesi sei in sostituzione di quella per mesi dodici). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 23 novembre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Ruggerini), sentenza del 27 maggio 1997, n. 66
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 66 del 27 Maggio 1997 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 23 Novembre 1995 (sospensione)
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