Presupposto indefettibile ai fini della abilitazione al patrocinio è, senza possibilità di equivoco alcuno, l’attualità dell’iscrizione nel registro dei praticanti, unico registro speciale in cui tutti i praticanti avvocati devono essere iscritti; pertanto al praticante non più iscritto nel registro speciale non può concedersi l’abilitazione al patrocinio. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Busto Arsizio, 2 marzo 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Caddeo), sentenza del 27 maggio 1997, n. 64
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 64 del 27 Maggio 1997 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 02 Marzo 1996
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