La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale non compete all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile, tantopiù ove riguardi il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tinelli), sentenza del 25 luglio 2016, n. 235
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 235 del 25 Luglio 2016 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Crotone, delibera del 28 Novembre 2013
0 Comment