Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di probità, dignità e decoro – Svolgimento di attività intermediaria finalizzata a procurare accompagnatrici a propri clienti – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che svolga attività di intermediazione finalizzata a procurare accompagnatrici a clienti di una agenzia da lui stessa costituita, anche se non vi siano stati nel comportamento e ruolo dell’avvocato gli elementi propri del favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. (Nella specie è stata confermata la pena della radiazione dall’albo). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 26 ottobre 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Mazzarolli), sentenza del 27 maggio 1997, n. 63

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 63 del 27 Maggio 1997 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 26 Ottobre 1995 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

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