Avvocato – Procedimento disciplinare – Omesso versamento dei contributi al C.d.O. – Sanzione della sospensione a tempo indeterminato – Eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 2 l. 536/1949 per conflitto con art. 3 cost. – Non sussiste.

L’art. 2 l. n. 356/1949 non viola il principio costituzionale dell’adeguatezza della sanzione al caso concreto: ed infatti, la sospensione disposta, ma revocabile al momento del versamento delle quote arretrate, è l’unica che può essere applicata nei confronti dell’avvocato moroso, sia perché prevista normativamente e sia perché più adeguata al caso concreto, essendo concessa al professionista la possibilità di farla cessare con il pagamento di quanto dovuto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 11 dicembre 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Rossi), sentenza del 27 maggio 1997, n. 59

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 59 del 27 Maggio 1997 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 11 Dicembre 1995
Giurisprudenza CNF

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