Il praticante avvocato che abbia svolto i due anni di pratica richiesti per l’ammissione all’esame abilitante non deve osservare alcun termine per la richiesta del relativo certificato di compiuta pratica. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 26 febbraio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Caddeo), sentenza del 12 maggio 1997, n. 56
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 12 Maggio 1997 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 26 Febbraio 1996
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